“Dal 15 settembre gli agricoltori potranno tornare a fare ciò che facevano i loro nonni, bruciando con attenzione, sul campo, i residui delle lavorazioni agricole e forestali: col dovuto buonsenso, ma senza appesantimenti burocratici e costi perché le ramaglie non sono rifiuti, ma un residuo che se bruciate sul posto contribuiscono alla concimazione dei terreni, evitando la diffusione di dannosi parassiti”. Lo comunica l’assessore all’Agricoltura Maura Malaspina.
La legge 116/2014, appena entrata in vigore, pone infatti fine ad una situazione nata per combattere il fenomeno di incendi di rifiuti (veri), il cosiddetto e deleterio fenomeno della terra dei fuochi. Si decise di vietare ovunque l’accensione dei fuochi all’aperto, costringendo le imprese agricole a trattare foglie, ramaglie e frasche come materiali pericolosi, con rischio di procedimenti penali per chi infrangeva il divieto.
“Un costo per le aziende marchigiane e delle altre regioni insostenibile – spiega la Malaspina – L’abbruciamento è pratica “tradizionale” per produttori di olive, uva e non solo se pensiamo agli scarti di coltivazioni, al diserbo manuale nelle coltivazioni biologiche, ecc.. Pure i vivaisti hanno subìto le conseguenze dell’illogico divieto, si pensi al caso di piante danneggiate e quindi invendibili: al danno del mancato incasso si è aggiunta per un certo periodo la beffa del costo di smaltimento della pianta secca, da effettuare tramite ditta specializzata in rifiuti, con più spese e tanta burocrazia a seguito. Grazie alla nostra azione e degli emendamenti da noi presentati e riportati nella legge, avanzati attraverso la Conferenza permanente degli assessori dalla sottoscritta e sposata dal presidente Spacca in sede di Conferenza Unificata, la nuova legge ha riportato all’antico le modalità per togliere dal campo residui di potature di viti, ulivi e piante. Dal 15 settembre dunque, al termine del periodo di massimo rischio stabilito dalla Regione, le nostre aziende agricole, ma anche i proprietari di terreni che non esercitano professionalmente l’attività agricola, potranno bruciare i residui vegetali”.
La legge prevede la possibilità di effettuare raccolta e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione. Naturalmente permane il divieto dei fuochi nel periodo di massimo rischio incendi, dal 1° luglio al 14 settembre. Non saranno necessari atti preventivi dei Comuni per individuare aree, periodi ed orari per effettuare gli abbruciamenti. I Comuni e altri enti pubblici hanno naturalmente facoltà di intervenire in situazioni a rischio, qualora intendano sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali.
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