Come noto in passato lanci imprudenti delle cc.dd. “lanterne Cinesi”, hanno causato incendi, con gravi danni per il patrimonio boschivo e concreti rischi per l’incolumità delle persone.
Tali artifici, infatti, dotati di stoppino acceso e spinti dal vento, senza che vi sia modo di controllarne il volo, possono rimanere impigliati sugli alberi o ricadere su materiale combustibile, con tute le prevedibili conseguenze. Per tale motivo si è reso sempre più necessario regolamentarne l’uso.
Quindi, in vista dei prossimi festeggiamenti per il Capodanno, in relazione all’impiego delle cosiddette “lanterne volanti” o “lanterne cinesi”, si evidenzia che, per la loro accensione è necessario aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (sia essa il Sindaco, il Commissariato o il Questore, nei comuni capoluogo di Provincia), ai sensi dell’art. 57 del TULPS.
Il loro utilizzo senza preventiva licenza integra, infatti, la fattispecie prevista dall’art.703 del codice penale (accensioni pericolose), che punisce il semplice lancio con l’ammenda fino a euro 103 e con la pena dell’arresto fino a un mese, qualora il lancio avvenga “ove vi sia adunanza o concorso di persone”. Inoltre, al fine dell’ottenimento della licenza di cui sopra, chi è interessato al lancio di simili artifici dovrà dichiarare di avere inoltrato istanza alla competente Autorità Aeroportuale per i rischi connessi al traffico aereo.
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