Il T.A.R. Marche, con sentenza del 27 marzo scorso, ha respinto, dichiarandolo “inammissibile”, il ricorso presentato contro Urbino Servizi S.p.A. per l’annullamento della selezione diretta alla nomina, a tempo determinato per la durata di un anno, della figura di Responsabile Organizzativo della Società.
La sentenza, pur rigettando la domanda di uno dei concorrenti per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto competente è il Magistrato del Lavoro, ha non di meno sovvertito la tesi del ricorrente, il quale assumeva che la Società di servizi fosse stata obbligata, in virtù del proprio Regolamento di gestione delle risorse umane, ad un concorso pubblico tipico delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, la sentenza, alla luce della disciplina contenuta nel Regolamento di gestione, ha ritenuto che la selezione in questione si caratterizzi come scelta di natura fiduciaria, rilevando che “laddove la scelta abbia carattere fiduciario, ancorché sulla base di una rosa di candidati precedentemente formata sulla base di curricula pervenuti a tal fine, la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario, anche nel caso in cui possano partecipare alla selezione soggetti esterni”.
Infatti, il Regolamento di gestione, adottato nel dicembre 2015 con la precedente presidenza di Urbino Servizi, prevedeva espressamente il reclutamento a tempo determinato con modalità fiduciaria.
Andrea Derogati
Presidente Urbino Servizi
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