PESARO – Nonostante siano stati pubblicati elenchi con tanto di codici Ateco sulle attività che possono rimanere aperte in base al recente Dpcm, c’è ancora molta confusione relativamente alle disposizioni relative all’apertura o meno di alcune attività ritenute importanti e di pubblica utilità. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” la CNA ha raccolto in questi giorni numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali sono stati sottoposti alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico.

In base ai chiarimenti arrivati da Roma riportiamo di seguito le specifiche riguardanti la lettura del provvedimento e l’esito del confronto con gli Uffici del Ministro:

  • Art. 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • Art. 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
  • Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
  • Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020  (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
  • Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

24/03/2020

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