Nonostante il parere contrario dell’Agenzia delle Entrate, approvata norma nelle legge di Bilancio: equiparata la stessa aliquota prevista per la somministrazione

PESARO – Una buona notizia in mezzo a tante negative per il settore della ristorazione alle prese con la questione (non bastassero le altre), delle aliquote IVA da applicare all’attività di asporto e consegna a domicilio.

Con le misure di contenimento, le attività della ristorazione (che fino a prima dell’emergenza sanitaria hanno espletato il servizio di somministrazione), erano tenute ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto in caso di asporto o consegna a domicilio.

Il problema, in tempi di emergenza, è stato sollevato da CNA Agroalimentare che ha sostenuto la tesi secondo la quale era possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come “modalità integrativa di svolgimento dell’attività di ristorazione e, dunque, sarebbe stato possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione”.

Ma l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, aveva motivatamente escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione.

Dopo la battaglia della CNA arrivata anche in sede parlamentare, il Governo ha deciso di intervenire concretamente in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelle della somministrazione.

Il comma 40 dell’articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

  • Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti
  • da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati,
  • per essere consegnati a domicilio,
  • per essere acquistati e portati via (asporto)

Sono escluse le bevande, alle quali, dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate.

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