PESARO – Ristoranti che si sono trasformati improvvisamente in mense. Attività della ristorazione che pur di lavorare in questo periodo di pandemia hanno cercato in qualche modo di “interpretare” i decreti. Sulla questione ci sono state molte polemiche e tanta confusione e tensioni nella stessa categoria. Ora una nota del Ministero chiarisce meglio la questione e CNA Agroalimentare cerca di spiegarla.
Il servizio di “mensa contrattualizzata” diffusa è la novità per i pubblici esercizi, che permetterà a tutti i lavoratori di mangiare un pasto come si deve durante la pausa pranzo, anche se non c’è una mensa aziendale convenzionata nei pressi.
Per svolgere l’attività è necessario che ci sia la stipula di un’apposita convenzione con l’impresa interessata, mediante contratto di appalto avente per oggetto la somministrazione di pasti ai dipendenti oltre alla comunicazione al Suap (se richiesto dal Comune) di mensa/catering con relativo aggiornamento del codice Ateco in Camera di Commercio. Infine, occorre ovviamente rispettare i protocolli e le linee guida diretti a contenere il contagio. Infatti
il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 004779 del 22.01.2021, ha affermato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. c) del DPCM del 14 gennaio 2021 – disposizione relativa alla c.d. “area arancione” (valida anche in “area rossa”) deve ritenersi consentito lo svolgimento, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, dell’attività di ristorazione all’interno dei pubblici esercizi in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande.
La nota precisa che, al fine di agevolare le attività di controllo sul regolare svolgimento di questa attività, è opportuno che, a cura dell’esercente siano tenuti in pronta visione:
- copia del contratto sottoscritto tra esercente e datore di lavoro
- elenco dei nominativi del personale beneficiario del servizio.
Il Ministero esclude espressamente la possibilità che le medesime attività possano esser svolte – sempre sulla base di un contratto – anche nei confronti di un libero professionista o di un titolare di partita IVA, in quanto in tal caso la fattispecie non sarebbe riconducibile alle attività di mensa o di catering continuativo, mancando un elemento imprescindibile di tali prestazioni, costituito dalla “collettività”.
È ragionevole ritenere che quanto asserito possa valere anche con riferimento agli esercizi delle Regioni collocate in area c.d. “rossa”, posto che la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, lett. c) del DPCM prima citato, in ordine alle attività della ristorazione ha un contenuto speculare rispetto all’art. 2, comma 4, lett. c) sopra citato. Nessun problema invece si ravvisa per quanto riguarda le Regioni collocate in area “gialla” atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. gg) del suindicato DPCM, i servizi di ristorazione in tali aree territoriali possono proseguire la loro attività fino alle ore 18:00. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente.
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