Urbino, 7 aprile 2025 – Il Tribunale di Urbino ha pronunciato la sentenza in merito al ricorso contro la candidabilità del Sindaco Maurizio Gambini al terzo mandato. Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i tre ricorrenti al pagamento delle spese legali a favore di Maurizio Gambini e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino per un totale di 14.403 euro.
Il Sindaco, Maurizio Gambini: «Ho aspettato di conoscere la sentenza con grande serenità. Da subito questo ricorso mi è sembrato senza fondamento e oggi il Tribunale lo conferma pienamente. Il risarcimento delle spese legali è una condanna molto significativa a carico dei tre ricorrenti e dimostra quanto la controparte politica sia talmente accecata dal livore, da essere assolutamente incapace di fare valutazioni oggettive. L’esito del ricorso non dà spazio ad alcun dubbio sulla legittimità della mia candidatura, come era naturale e logico che fosse. Per questo ritengo che la nostra città abbia corso un rischio gravissimo nell’amministrata da persone che non hanno minimamente la capacità di pesare le situazioni e leggere con giudizio ed equilibrio la realtà dei fatti. Mi rasserena però sapere che anche alle ultime elezioni i concittadini urbinati hanno scelto di sostenere questa Amministrazione, che ha sempre dimostrato di operare solo ed esclusivamente per il bene e il futuro della nostra città, al di là delle contrapposizioni politiche».
Il commento dell’avvocato Andrea Guidarelli, legale difensore di Gambini: «Quello che posso dire è che nel merito della vicenda, il Tribunale, con la sentenza n.81/2025 comunicata il 7/4/2025, ha sostanzialmente condiviso quanto sostenuto da questa difesa a sostengo della tesi del Sindaco. Il Tribunale, infatti, ha affermato che alla base delle differenti ragioni a cui rispondono le norme sulle modalità di svolgimento delle elezioni (artt. 72 e 73 T.U.E.L.) e il numero dei mandati (art. 51 T.U.E.L.) non è vi è alcuna irrazionalità nella scelta legislativa di mantenere i limiti di mandato alla carica di Sindaco, basati effettivamente sull’entità demografica del Comune, anche ai Comuni capoluoghi di Provincia. Si tratta di una scelta discrezionale del legislatore, che ha ritenuto opportuno non estendere in toto a tutti i capoluoghi di Provincia lo status normativo dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ritenendo viceversa che l’esigenza di garantire un terzo mandato consecutivo al Sindaco fosse meritevole di tutela. Sintomatica la condanna alle spese dei ricorrenti, che dovranno rifondere le spese legali del Sindaco e della Prefettura. Aspettiamo di vedere se verrà presentato ricorso in appello e in tal caso, soprattutto, di leggere i motivi».
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