Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 per il contenimento della diffusione del “Coronavirus”, il Prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla ha oggi diramato apposita circolare esplicativa, diretta ai Sindaci ed alle pubbliche amministrazioni territoriali.
La nota ha inteso approfondire le tematiche di maggiore interesse trattate dal documento in discorso il quale ha, come noto, dettato per l’applicazione sul territorio di questa provincia specifiche misure contenitive del fenomeno epidemiologico di cui trattasi, unitamente ad una serie di raccomandazioni e indicazioni valide per l’intero territorio nazionale, tutte in vigore a partire dalla giornata di oggi fino al prossimo 3 aprile.
Con riferimento alle disposizioni espressamente vigenti per l’area di Pesaro e Urbino, particolare interesse riveste la prescrizione di cui alla lett. a) dell’art. 1 del DPCM in parola, il quale dispone il divieto di spostamento all’esterno ed all’interno della provincia, salvo ricorrano comprovate esigenze di natura lavorativa, o collegate a situazioni di necessità o a motivi di salute, consentendosi comunque il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ulteriore aspetto su cui la Prefettura ha richiamato l’attenzione delle istituzioni territoriali è altresì rappresentato dalla prescrizione sancita dal DPCM di cui trattasi in merito al divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora a carico dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al coronavirus.
Specifiche limitazioni sono altresì previste in relazione alle attività di ristorazione e bar, consentite esclusivamente nella fascia oraria dalla 6.00 alle 18.00 e con l’espresso obbligo di garantire la già nota distanza interpersonale di almeno un metro, e prevedendo, in caso di inosservanza di tale cautela, la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Analoga sanzione è prevista a carico delle attività commerciali diverse da quelle sopra menzionate, ove non siano in grado di consentire una fruizione dei propri locali nel rispetto della succitata distanza interpersonale di almeno un metro. Ulteriore specificazione chiarisce che, nel caso in cui i predetti esercizi non siano in grado di garantire tale condizione cautelativa, l’attività dovrà essere chiusa.
A norma del DPCM in questione, le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, saranno chiusi nelle giornate festive e prefestive; fanno eccezione farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, i cui gestori sono chiamati comunque a garantire la consueta misura della distanza interpersonale di almeno un metro, anche in tal caso presidiata dalla sanzione della sospensione dell’esercizio, ove inosservata.
La circolare prefettizia ha demandato la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni, in adesione alle indicazioni di cui al DPCM, alle Forze di Polizia ed ai Vigili del Fuoco, con l’eventuale supporto dei militari in forze all’Esercito, i quali opereranno come di consueto in piena collaborazione con le Polizie locali, deputate in prima battuta alla verifica del rispetto delle disposizioni rientranti nello spettro delle competenze comunali.
La Prefettura ribadisce la propria disponibilità nel fornire qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, in accordo alla propria funzione di coordinamento delle attività degli Uffici periferici dello Stato e nella leale collaborazione con i rappresentanti delle Autonomie locali.
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